L’etichettatura ambientale: una risposta per facilitare la raccolta differenziata e il riciclaggio degli imballaggi.
Dal 26 settembre 2020 è diventata obbligatoria l’etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia. Un rinnovamento necessario per dare risposte ad una crescente richiesta di informazioni circa la sostenibilità ambientale e l’impatto dei materiali di packaging sull’ambiente.
L’approccio all’etichettatura ambientale
Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
In linea con la Direttiva europea UE 2018/852, attua a promuovere una bioeconomia sostenibile con imballaggi riciclabili e biodegradabili compostabili. Un’opportunità di crescita al fine di stimolare la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, ridurre il loro impatto sull’ambiente e promuovere materiali riciclati di elevata qualità.
Adeguamento normativa
Secondo le nuove modalità del decreto, entro il 31 dicembre 2021, le aziende del canale B2C (Business to Consumer) rivolte al consumatore finale, possono godere della proroga. Dal 1 gennaio 2022 non saranno più ammesse etichette non a norma, nemmeno quelle già stampate.
Su tutti gli imballaggi, primari, secondari e terziari, i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista della Decisione 129/97/CE.
Imballaggi MONOCOMPONENTE e MULTICOMPONENTE
Per i monocomponente, le informazioni da riportare sull’etichetta:
1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE.
2. Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula Raccolta (famiglia di materiale) e di invitare il consumatore le disposizioni del proprio comune.
Le altre informazioni che possono essere volontariamente apposte, riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo nella raccolta differenziata di qualità.
(Fonte: CONAI – Linea guida per etichettatura ambientale degli imballaggi)
Per i multicomponente, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente da quelle che non lo sono. Si considera separabile a mano, le componenti che l’utente può separare senza l’aiuto di altri strumenti e senza rischi per la sua salute e incolumità. Ogni componente separabile dal resto deve riportare la codifica dai sensi della Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta differenziata qualora non fossero indicate già sull’imballaggio esterno.
Esempio tipico di componenti non separabili a mano è quello della bottiglia di vetro con l’etichetta adesiva: ove non è necessario specificare i dati relativi alla sola etichetta.
(Fonte: CONAI – Linea guida per etichettatura ambientale degli imballaggi)
Cosa fare con i componenti non separabili manualmente?
I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (ad esempio etichette adese, tappi e chiusure non separabili, finestre), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale). Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l’indicazione sulla raccolta.
Quando non è possibile indicare la codifica identificativa su ogni singola componente, è possibile riportarla completamente all’esterno del packaging, indicando:
- Tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente;
- Codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna separabile manualmente secondo la Decisione 129/97/CE;
- Indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materiali di ciascuna componente.
NORMA UNI 11686 (colori codificati) – Waste visual elements
I simboli e le diciture andrebbero generati secondo i colori UNI 11686 che determinano un unico modello di identificazione visiva dei contenitore dei rifiuti, al fine di rendere automatico il riconoscimento da parte del consumatore anche quando si trova in un comune diverso dal proprio, rendendo la raccolta differenziata un compito più semplice.
(Fonte: CONAI – Linea guida per etichettatura ambientale degli imballaggi)
“Costruire” l’etichetta ambientale. Come realizzarle?
Le etichette ambientali saranno strutturate senso le seguenti informazioni:
- Codifica alfanumerica da Decisione 129/97/CE
- Famiglia di materiale
- Informazioni sulla raccolta
Gli esempi non rappresentano l’unica struttura possibile di etichettatura, ogni azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5.
Per le nuove etichette ambientali, CONAI ha realizzato una linea guida che costituisce un documento di orientamento interpretativo della disciplina di riferimento, privo di ogni valore pubblicistico o di certificazione di conformità di legge. È un testo di orientamento utile alle aziende soprattutto in questa fase iniziale, ma potrebbero essere diversi gli aspetti da rivedere anche in fase di realizzazione e stampa delle etichette.
Un’occasione giusta per tutti noi attraverso pianificazioni delle risorse e salvaguardia ambientale. Una visione del futuro volta a promuovere comportamenti virtuosi affinchè le prossime generazioni possano godere di un pianeta sano e forte.
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